(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 2 marzo 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformita' al titolo V della parte seconda della Costituzione. 2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata e' sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti. 3. La caccia agli ungulati e' consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento. 4. I tempi e le modalita' dei prelievi in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilita' con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessita' di natura tecnica e gestionale, nonche' delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna. 5. Le aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agrituristico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati. 6. Nei limiti dei piani approvati dalla provincia, i titolari di AFV possono autorizzare l' abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti dall' art. 6 della presente legge, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potra' essere realizzato fino al 31 dicembre ad eccezione del fagiano, per il quale il termine e' fissato al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate nel presente comma valgono i limiti temporali e di carniere previsti agli articoli 3 e 6 della presente legge. 7. Nelle AFV la caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati dall' art. 3, comma 1, lettere c) e d) della presente legge. E' facolta' del titolare dell'AFV scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi vigenti.