(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
               Emilia-Romagna n. 32 del 2 marzo 2009)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

                              Finalita'



   1.  La presente legge definisce il calendario venatorio regionale,
sulla  base  della competenza legislativa della Regione nella materia
della  caccia,  in  conformita' al titolo V della parte seconda della
Costituzione.
   2.  Ai  fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni
agricole,  il  territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla
caccia  programmata  e'  sottoposto  a  tale regime, sulla base della
vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
   3.  La  caccia agli ungulati e' consentita secondo quanto previsto
dall'apposito vigente regolamento.
   4.  I tempi e le modalita' dei prelievi in selezione agli ungulati
sono  stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani
di  prelievo,  in  quanto  condizione necessaria per la conservazione
delle specie in un rapporto di compatibilita' con gli usi plurimi del
territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle
singole  specie,  delle  necessita'  di  natura tecnica e gestionale,
nonche'  delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione
Emilia-Romagna.
   5.   Le   aziende   faunistico-venatorie  (AFV)  ed  agrituristico
venatorie  (ATV)  provvedono  agli  abbattimenti in base alle vigenti
direttive  regionali relative alla gestione delle aziende medesime ed
al    vigente   regolamento   regionale   concernente   la   gestione
faunistico-venatoria degli ungulati.
   6.  Nei  limiti dei piani approvati dalla provincia, i titolari di
AFV  possono  autorizzare  l'  abbattimento  di  un numero di capi di
fagiano,  starna,  pernice  rossa e lepre superiori a quelli previsti
dall'   art.   6   della  presente  legge,  purche'  entro  i  limiti
quantitativi  fissati  dal  piano di abbattimento; detto piano potra'
essere  realizzato  fino al 31 dicembre ad eccezione del fagiano, per
il  quale  il  termine  e'  fissato al 31 gennaio. Per tutte le altre
specie  non citate nel presente comma valgono i limiti temporali e di
carniere previsti agli articoli 3 e 6 della presente legge.
   7. Nelle AFV la caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati
dall'  art.  3,  comma  1,  lettere  c) e d) della presente legge. E'
facolta'  del  titolare  dell'AFV  scegliere le giornate di caccia al
cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi vigenti.